OBIETTIVI FORMATIVI DI INTERESSE NAZIONALE

Gli obiettivi formativi di interesse nazionale stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome sono i seguenti:

GRUPPO 1
Obiettivi nei quali, ad opinione della Commissione, tutte le categorie professionali, aree e discipline, possono riconoscersi:
a) qualita' assistenziale, relazionale e gestionale nei servizi sanitari
b) etica e deontologia degli interventi assistenziali e socio assistenziali con riferimento all'umanizzazione delle cure, alla tutela del segreto professionale e alla privacy
c) sistemi di valutazione,verifica e miglioramento degli interventi preventivi diagnostici, clinici e terapeutici e di misurazione dell'efficacia compresi i sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza e appropriatezza delle prestazioni nei livelli di assistenza
d) formazione interdisciplinare finalizzata allo sviluppo dell'integrazione di attivita' assistenziali e socio-assistenziali
e) promozione della qualita' della vita e della qualita' e sicurezza dell'ambiente di vita e di lavoro
f) miglioramento degli stili di vita per la salute
g) miglioramento dell'interazione tra salute ed ambiente e tra salute ed alimentazione
h) tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali, compresi quelli psicologici, delle fasce deboli
i) promozione di una comunicazione corretta ed efficace
j) apprendimento e miglioramento dell'inglese scientifico
k) consenso informato
l) gestione del rischio biologico,chimico e fisico anche con riferimento alla legge 626
m) implementazione dell'introduzione della medicina basata sulle prove di efficacia nella pratica assistenziale
n) sistema informativo sanitario e suo utilizzo per valutazioni epidemiologiche
o) formazione multiprofessionale per la cooperazione alla definizione del progetto riabilitativo applicato alle diverse aree della disabilita'
p) cultura gestionale
q) educazione sanitaria
r) bioetica in medicina
s) organizzazione dipartimentale


GRUPPO 2
Obiettivi nei quali, ad opinione della Commissione, specifiche categorie professionali, aree e discipline, possono riconoscersi:
a) miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali per le principali cause di malattia, con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari, neoplastiche e geriatriche
b) interventi di formazione nel campo delle emergenze-urgenze
c) formazione in campo socio-assistenziale e per l'implementazione dell'assistenza domiciliare integrata
d) tutela della salute della donna e del bambino e delle patologie neonatali
e) basi molecolari e genetiche delle malattie e strategie terapeutiche correlate
f) formazione finalizzata all'utilizzo ed all'implementazione delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici
g) promozione della cultura della donazione e formazione interdisciplinare in materia di trapianti d'organo
h) clinica e diagnostica delle malattie infettive emergenti e riemergenti: patologie d'importazione
i) farmacoepidemiologia, farmacoeconomia e farmacovigilanza
j) controllo delle infezioni nosocomiali
k) innovazione tecnologica: valutazione,miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici
l) sicurezza degli alimenti
m) sviluppo delle attivita' e degli interventi di sanita' pubblica veterinaria, con particolare riferimento all'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali, alla sanita' animale e all'igiene degli alimenti di origine animale
n) disturbi del comportamento alimentare e malattie metaboliche
o) implementazione della sicurezza nella produzione, distribuzione ed utilizzo del sangue e degli emoderivati
p) percorsi diagnostico-terapeutici nella pratica della medicina generale
q) progettazione ed utilizzo della ricerca clinica ed epidemiologica in medicina generale e pediatria di libera scelta
r) telemedicina
s) innovazione tecnologica e implementazione delle abilita' e manualita' nella pratica della medicina generale e della pediatria di libera scelta
t) formazione manageriale in medicina generale e pediatria di libera scelta
u) aggiornamento professionale nell'esercizio dell'attivita' psicologica e psicoterapeutica
v) aggiornamento delle procedure e attivita' professionali per le professioni sanitarie non mediche
w) percorsi assistenziali: integrazione tra ospedalizzazione, assistenza specialistica, assistenza domiciliare integrata
x) utilizzo delle tecnologie radianti a fini preventivi, diagnostici e terapeutici
y) ottimizzazione dell'impiego delle terapie termali nell'ambito delle prestazioni nel SSN
z) valutazione dei fondamenti scientifici e dell'efficacia delle medicine alternative o non convenzionali
aa) prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie odontostomatologiche e maxillo-facciali

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";
VISTO, in particolare, il comma 5 dell'art. 92 della richiamata legge 388 del 2000, che prevede che i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati dalla Commissione stessa;
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2002 ha inizio l'accreditamento a regime degli eventi formativi residenziali;
RITENUTO, pertanto, di determinare i criteri in base ai quali la Commissione nazionale dovrà fissare i contributi dovuti per l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche; VISTA al riguardo la proposta della Commissione nazionale per la formazione continua, formulata nella seduta del 21 dicembre 2001;
RITENUTO di determinare i criteri in conformità alla predetta proposta;
RITENUTO, altresì, in conformità alle decisioni della Commissione, di rinviare la determinazione dei criteri in base ai quali la Commissione stessa dovrà fissare i contributi annuali dovuti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati e delle società scientifiche;


DECRETA


ART. 11. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche, che chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, l'accreditamento di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese determinato in base ai seguenti criteri proposti dalla Commissione nazionale per la formazione continua:
a) il contributo dovuto per ciascun evento o progetto formativo residenziale è stabilito da un minimo di euro 258,23 (lire 500.000) ad un massimo di euro 774,69 ( lire 1.500.000);
b) il contributo minimo di euro 258.23 è riferito ad un evento o progetto formativo che può conseguire un numero di crediti da 1 a 10;
c) il contributo per gli eventi o progetti formativi, che possono conseguire un numero di crediti superiore a 10, è determinato maggiorando il contributo minimo di 258,23 di 12,91 euro per ogni credito eccedente i 10, fino ad un massimo di euro 774,69.
2. Il contributo per ciascuno evento o progetto formativo è determinato in base ai crediti effettivi che la Commissione nazionale per la formazione continua attribuisce all'evento o progetto formativo. Ai soggetti pubblici e privati ed alle società scientifiche, che chiedono l'accreditamento nel rispetto delle procedure stabilite dalla Commissione, viene comunicato preventivamente il numero dei crediti che può essere attribuito all'evento o progetto formativo, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione e della valutazione degli esperti. I soggetti interessati, ricevuta per via informatica la comunicazione del numero dei crediti che saranno attribuiti all'evento, devono confermare la richiesta di accreditamento versando contestualmente il contributo dovuto. L'omesso versamento ovvero il versamento in misura inferiore a quella prescritta non consentono l'accreditamento dell'evento o progetto formativo.
3. Per progetto formativo, ai fini e per gli effetti della contribuzione disciplinata dal presente decreto, si intende l'evento formativo, predisposto da una azienda pubblica o privata, che pur prevedendo varie tipologie di attività formative (convegni, corsi pratici, consensus meeting aziendali, ecc.), ha uno specifico ed unitario obiettivo formativo riconducibile ad uno degli obiettivi formativi di interesse nazionale o regionale, è rivolto ad una o più categorie professionali che operano nell'azienda, è riservato esclusivamente al personale dipendente dall'azienda o convenzionato con l'azienda stessa. Il progetto formativo è globalmente accreditato.I dipendenti ai quali è rivolto, sono tenuti, per conseguire i crediti, a soddisfare almeno il novanta per cento dell'impegno formativo che globalmente comportano le attività formative che compongono il progetto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 27 dicembre 2001 Il Ministro della salute(prof. Girolamo Sirchia)__________________________________________ Nota bene Il contributo, il cui importo viene comunicato all'organizzatore via e-mail, deve essere versato a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma, specificando in causale:"versamento all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione della legge 23/12/2000 n. 388 legge finanziaria 2001, articolo 92, comma 5, capitolo n. 3618 art. 6 (nuova istituzione) - Numero evento formativo - Numero crediti preassegnati".

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