OBIETTIVI FORMATIVI DI INTERESSE NAZIONALE
Gli obiettivi formativi di interesse nazionale stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome sono i seguenti:
GRUPPO 1
Obiettivi nei quali, ad opinione della Commissione, tutte le categorie professionali,
aree e discipline, possono riconoscersi:
a) qualita' assistenziale, relazionale e gestionale nei servizi sanitari
b) etica e deontologia degli interventi assistenziali e socio assistenziali
con riferimento all'umanizzazione delle cure, alla tutela del segreto professionale
e alla privacy
c) sistemi di valutazione,verifica e miglioramento degli interventi preventivi
diagnostici, clinici e terapeutici e di misurazione dell'efficacia compresi
i sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza e appropriatezza
delle prestazioni nei livelli di assistenza
d) formazione interdisciplinare finalizzata allo sviluppo dell'integrazione
di attivita' assistenziali e socio-assistenziali
e) promozione della qualita' della vita e della qualita' e sicurezza dell'ambiente
di vita e di lavoro
f) miglioramento degli stili di vita per la salute
g) miglioramento dell'interazione tra salute ed ambiente e tra salute ed alimentazione
h) tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali, compresi quelli
psicologici, delle fasce deboli
i) promozione di una comunicazione corretta ed efficace
j) apprendimento e miglioramento dell'inglese scientifico
k) consenso informato
l) gestione del rischio biologico,chimico e fisico anche con riferimento alla
legge 626
m) implementazione dell'introduzione della medicina basata sulle prove di efficacia
nella pratica assistenziale
n) sistema informativo sanitario e suo utilizzo per valutazioni epidemiologiche
o) formazione multiprofessionale per la cooperazione alla definizione del progetto
riabilitativo applicato alle diverse aree della disabilita'
p) cultura gestionale
q) educazione sanitaria
r) bioetica in medicina
s) organizzazione dipartimentale
GRUPPO 2
Obiettivi nei quali, ad opinione della Commissione, specifiche categorie professionali,
aree e discipline, possono riconoscersi:
a) miglioramento delle conoscenze e delle competenze professionali per le principali
cause di malattia, con particolare riferimento alle patologie cardiovascolari,
neoplastiche e geriatriche
b) interventi di formazione nel campo delle emergenze-urgenze
c) formazione in campo socio-assistenziale e per l'implementazione dell'assistenza
domiciliare integrata
d) tutela della salute della donna e del bambino e delle patologie neonatali
e) basi molecolari e genetiche delle malattie e strategie terapeutiche correlate
f) formazione finalizzata all'utilizzo ed all'implementazione delle linee guida
e dei percorsi diagnostico-terapeutici
g) promozione della cultura della donazione e formazione interdisciplinare in
materia di trapianti d'organo
h) clinica e diagnostica delle malattie infettive emergenti e riemergenti: patologie
d'importazione
i) farmacoepidemiologia, farmacoeconomia e farmacovigilanza
j) controllo delle infezioni nosocomiali
k) innovazione tecnologica: valutazione,miglioramento dei processi di gestione
delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici
l) sicurezza degli alimenti
m) sviluppo delle attivita' e degli interventi di sanita' pubblica veterinaria,
con particolare riferimento all'igiene degli allevamenti e delle produzioni
animali, alla sanita' animale e all'igiene degli alimenti di origine animale
n) disturbi del comportamento alimentare e malattie metaboliche
o) implementazione della sicurezza nella produzione, distribuzione ed utilizzo
del sangue e degli emoderivati
p) percorsi diagnostico-terapeutici nella pratica della medicina generale
q) progettazione ed utilizzo della ricerca clinica ed epidemiologica in medicina
generale e pediatria di libera scelta
r) telemedicina
s) innovazione tecnologica e implementazione delle abilita' e manualita' nella
pratica della medicina generale e della pediatria di libera scelta
t) formazione manageriale in medicina generale e pediatria di libera scelta
u) aggiornamento professionale nell'esercizio dell'attivita' psicologica e psicoterapeutica
v) aggiornamento delle procedure e attivita' professionali per le professioni
sanitarie non mediche
w) percorsi assistenziali: integrazione tra ospedalizzazione, assistenza specialistica,
assistenza domiciliare integrata
x) utilizzo delle tecnologie radianti a fini preventivi, diagnostici e terapeutici
y) ottimizzazione dell'impiego delle terapie termali nell'ambito delle prestazioni
nel SSN
z) valutazione dei fondamenti scientifici e dell'efficacia delle medicine alternative
o non convenzionali
aa) prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie odontostomatologiche e maxillo-facciali
IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)";
VISTO, in particolare, il comma 5 dell'art. 92 della richiamata legge 388 del
2000, che prevede che i soggetti pubblici e privati e le società scientifiche
che chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di
formazione continua ovvero l'accreditamento di specifiche attività formative
promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi
sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un contributo
alle spese fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua nella
misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000, in base
a criteri oggettivi determinati dalla Commissione stessa;
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2002 ha inizio l'accreditamento a regime
degli eventi formativi residenziali;
RITENUTO, pertanto, di determinare i criteri in base ai quali la Commissione
nazionale dovrà fissare i contributi dovuti per l'accreditamento di specifiche
attività formative promosse o organizzate dai soggetti pubblici e privati
e dalle società scientifiche; VISTA al riguardo la proposta della Commissione
nazionale per la formazione continua, formulata nella seduta del 21 dicembre
2001;
RITENUTO di determinare i criteri in conformità alla predetta proposta;
RITENUTO, altresì, in conformità alle decisioni della Commissione,
di rinviare la determinazione dei criteri in base ai quali la Commissione stessa
dovrà fissare i contributi annuali dovuti per l'accreditamento dei soggetti
pubblici e privati e delle società scientifiche;
DECRETA
ART. 11. I soggetti pubblici e privati e le società scientifiche, che
chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502, e successive modificazioni, l'accreditamento di specifiche attività
formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell'attribuzione dei
crediti formativi sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di un contributo alle spese determinato in base ai seguenti criteri proposti
dalla Commissione nazionale per la formazione continua:
a) il contributo dovuto per ciascun evento o progetto formativo residenziale
è stabilito da un minimo di euro 258,23 (lire 500.000) ad un massimo
di euro 774,69 ( lire 1.500.000);
b) il contributo minimo di euro 258.23 è riferito ad un evento o progetto
formativo che può conseguire un numero di crediti da 1 a 10;
c) il contributo per gli eventi o progetti formativi, che possono conseguire
un numero di crediti superiore a 10, è determinato maggiorando il contributo
minimo di 258,23 di 12,91 euro per ogni credito eccedente i 10, fino ad un massimo
di euro 774,69.
2. Il contributo per ciascuno evento o progetto formativo è determinato
in base ai crediti effettivi che la Commissione nazionale per la formazione
continua attribuisce all'evento o progetto formativo. Ai soggetti pubblici e
privati ed alle società scientifiche, che chiedono l'accreditamento nel
rispetto delle procedure stabilite dalla Commissione, viene comunicato preventivamente
il numero dei crediti che può essere attribuito all'evento o progetto
formativo, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione e della valutazione
degli esperti. I soggetti interessati, ricevuta per via informatica la comunicazione
del numero dei crediti che saranno attribuiti all'evento, devono confermare
la richiesta di accreditamento versando contestualmente il contributo dovuto.
L'omesso versamento ovvero il versamento in misura inferiore a quella prescritta
non consentono l'accreditamento dell'evento o progetto formativo.
3. Per progetto formativo, ai fini e per gli effetti della contribuzione disciplinata
dal presente decreto, si intende l'evento formativo, predisposto da una azienda
pubblica o privata, che pur prevedendo varie tipologie di attività formative
(convegni, corsi pratici, consensus meeting aziendali, ecc.), ha uno specifico
ed unitario obiettivo formativo riconducibile ad uno degli obiettivi formativi
di interesse nazionale o regionale, è rivolto ad una o più categorie
professionali che operano nell'azienda, è riservato esclusivamente al
personale dipendente dall'azienda o convenzionato con l'azienda stessa. Il progetto
formativo è globalmente accreditato.I dipendenti ai quali è rivolto,
sono tenuti, per conseguire i crediti, a soddisfare almeno il novanta per cento
dell'impegno formativo che globalmente comportano le attività formative
che compongono il progetto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana Roma, 27 dicembre 2001 Il Ministro della salute(prof. Girolamo Sirchia)__________________________________________
Nota bene Il contributo, il cui importo viene comunicato all'organizzatore via
e-mail, deve essere versato a mezzo del servizio dei conti correnti postali,
previa compilazione del bollettino di c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato - Sezione di Roma, specificando in causale:"versamento
all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione della legge 23/12/2000
n. 388 legge finanziaria 2001, articolo 92, comma 5, capitolo n. 3618 art. 6
(nuova istituzione) - Numero evento formativo - Numero crediti preassegnati".